No, A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO. Sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 1 del Decreto Rilancio, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Si precisa, infine, che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR