Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d'imposta. Il predetto credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; può essere ceduto: a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi; b) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito.